Servizi legali per la famiglia e diritti della persona

Servizi legali per la famiglia e diritti della persona

Famiglia e diritti della persona

Affronto tutte le problematiche inerenti il diritto di famiglia e dei minori, dai rapporti tra coniugi e con i figli, con estensione alle possibili questioni che possano insorgere in ambito familiare. Separazioni, divorzi, successioni e divisioni, tutele e amministrazioni di sostegno.

 

Mi interesso a tutte le tematiche connesse agli aspetti relativi ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, attenzionando particolarmente la tutela dei minori nelle liti familiari, nei rapporti successori e nei passaggi generazionali.

 

Assisto il cliente anche nella gestione delle successioni e divisioni ereditarie in fase stragiudiziale e contenziosa.

 

L’impegno per le pari opportunità

Da sempre nel mio lavoro e nel mio quotidiano mi occupo di tematiche di genere e di pari opportunità intese quali condizioni in cui il singolo individuo riceve pari trattamenti, con uguale accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere di appartenenza.

 

L’uguaglianza di genere, conosciuta anche come parità tra i sessi, parità di genere, uguaglianza sessuale è una condizione nella quale l’individuo riceve pari trattamenti, con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere.

 

Dopo l’esperienza come componente del Comitato Pari Opportunità presso il COA di Rovigo, da aprile 2021 sono responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità dell’associazione Movimento Forense.

 

Tutela Antidiscriminatoria: Discriminazione e Parità di trattamento

Il nostro articolo 3 della Carta Costituzionale, recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; principio cardine contenuto nei principi fondamentali.

 

Questa norma costituisce la base con cui il legislatore respinge fermamente ogni forma di discriminazione.

 

Cos’è la discriminazione?

La discriminazione rappresenta un trattamento non paritario nei confronti di un singolo o di un gruppo, sulla base di un particolare  elemento che diventa, appunto, discriminante.

Quali possono essere dunque i fattori di discriminazione?

  • Il genere di appartenenza e l’identità di genere
  • L’origine etnica
  • L’orientamento sessuale
  • Le opinioni politiche
  • La disabilità

 

Su tali  fattori si sostanzia la lesione al diritto alla parità di trattamento dell’individuo nella propria sfera personale e lavorativa, secondo due tipologie:

  • La discriminazione diretta quando si mette in pratica un trattamento sfavorevole, rispetto a quello riservato ad un’altra persona in una situazione analoga, in ragione di genere, etnia, orientamento sessuale.
  • La discriminazione indiretta nel momento in cui a una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, corrisponde l’effetto di mettere un soggetto in una condizione di particolare svantaggio rispetto ad altri.

 

Ho frequentato il corso di specializzazione organizzato dal CNF in coordinamento con la Regione Veneto e la Consigliera di parità sia nella prima fase del 2019 sia nell’ulteriore approfondimento della primavera del 2021, seguendo anche recentemente il dibattito sul DDL Zan con la rubrica su Facebook “I mercoledì delle pari opportunità“.

 

 

La tutela della famiglia nella disgregazione della coppia

La domanda essenziale che pone il cliente nel momento in cui affronta una separazione o un divorzio è “cosa succederà adesso”? La tutela dei figli, i costi dei procedimenti, i tempi, le questioni economiche sono i quesiti che vengono posti con maggiore frequenza.

 

Il procedimento per separazione può essere consensuale o giudiziale ed è in ogni caso fase obbligata al fine di ottenere il divorzio, che in termine più corretto viene definito “cessazione degli effetti civili del matrimonio” in caso di rito concordatario o “scioglimento” in caso di matrimonio civile.

 

La separazione consensuale

La separazione consensuale è un procedimento attraverso il quale i coniugi interrompono di comune accordo e dunque “consensualmente” gli effetti civili del matrimonio e le relative obbligazioni. Nelle recenti innovazioni normative che hanno abbreviato il periodo che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio (sei mesi) si trovano diverse determinazioni:

  • ricorso presentato congiuntamente al Tribunale competente dai coniugi assistiti da un avvocato per entrambi o un avvocato per parte;
  • negoziazione assistita di cui alla Legge numero 162 del 2014, con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascun coniuge;
  • il procedimento presso l’Ufficio Comunale dello Stato civile competente per territorio, possibile soltanto laddove dalla coppia non siano nati figli e dalla separazione non conseguano attribuzioni patrimoniali. Soltanto in questo caso è possibile separarsi senza essere assistiti dall’avvocato.

 

Il procedimento di separazione consensuale non prevede in nessun caso la possibilità di addebito a carico del  coniuge.

 

La separazione giudiziale

La separazione giudiziale avviene invece con deposito del ricorso presso il Tribunale competente da parte di uno dei coniugi assistito dal difensore e può comunque essere convertita in separazione consensuale nel corso del procedimento.

 

Diversamente  dalla separazione consensuale i tempi sono senza dubbio più lunghi rispetto a quelli di un procedimento consensuale. L’iter infatti è quello di una vera e propria causa civile, e quindi un contenzioso, con ovvie conseguenze anche sui costi, sostanzialmente più alti di quelli di una separazione consensuale. Tuttavia solo in sede giudiziale è possibile chiedere all’altro coniuge l’addebito della separazione.

 

Nel caso in cui la separazione non sia consensuale i termini per poter avviare il procedimento di divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento) saranno invece di dodici mesi.

 

In ogni caso, se dal legame coniugale sono nati figli, il procedimento sia consensuale sia giudiziale avrà ad oggetto anche gli aspetti legati alla situazione familiare, nella consapevolezza che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi. I figli, infatti, secondo quanto indicato dalla legge 54/2006 hanno il diritto di conservare un rapporto con entrambi i genitori, in maniera equilibrata.

 

Decorsi dunque i tempi previsti dalla separazione e in caso di mancata riconciliazione, i coniugi possono avviare l’iter per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” in caso di rito concordatario o “scioglimento” in caso di matrimonio civile.

 

Anche in questa sede potrà essere utilizzata la modalità della domanda congiunta, richiesta da entrambi i coniugi con l’assistenza di uno o più difensori; parimenti, qualora la situazione di fatto lo consenta, anche questa fase potrà svolgersi avanti l’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per territorio.

 

Il procedimento giudiziale si rende necessario nel momento in cui  le parti non riescano a giungere autonomamente a una intesa sui temi fondamentali legati alla vicenda coniugale. Nel caso, il coniuge che vuole porre fine al matrimonio in assenza di accordo, dovrà presentare domanda al Tribunale, rimettendo così al Giudice la decisione sulle proprie domande.

 

 

Dalla separazione al divorzio: i tempi

In ogni caso verrà emessa in tempi brevi, qualora ne venga fatta richiesta, pronuncia sullo status della persona, la cosiddetta “sentenza breve”, che verrà trascritta nei pubblici registri dello Stato Civile ai fini personali e successori. La causa proseguirà poi per gli aspetti di natura patrimoniale o economica in maniera ordinaria.

 

In caso di coppie non legate da rapporti di coniugio è previsto il ricorso al Tribunale al fine di regolamentare ex art 337 cc e seg. le questioni relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni  e non autosufficienti, il diritto di visita e la garanzia rispetto al principio della bigenitorialità.

 

Le fasi dell’assistenza

Durante il primo colloquio conoscitivo viene analizzata la situazione da approfondire, individuando gli elementi di intervento e, prima del conferimento dell’incarico, viene redatto idoneo preventivo per l’attività da svolgersi.

 

Durante l’espletamento del mandato, sia che si tratti di controversia stragiudiziale o giudiziale, il cliente viene aggiornato tempestivamente sul prosieguo della vicenda.

Rapporti tra coniugi e figli0%
Separazioni e divorzi0%
Successioni e divisioni0%
Tutela dei minori0%
Risarcimento del danno0%
Tematiche di genere e pari opportunità0%
Discriminazioni0%